IL GIUDICE DI PACE

                   R i t e n u t o  i n  f a t t o
    Nel  giudizio,  iscritto  al  n. 529/c/05  R.G.,  introdotto  con
ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981, depositato in data 13 dicembre
2005,  Giorgio  Umberto, nella qualita' di proprietario del motociclo
Yamaha   180   tg.  CP04107,  proponeva  opposizione  al  verbale  di
contestazione  n. 51855319,  redatto  in  data  3  novembre  2005 dai
Carabinieri  di  Castrovillari,  con  il  quale  veniva  inflitto  il
pagamento,  a  titolo  di  sanzione  amministrativa,  della  somma di
Euro 68,00  nonche'  disposta  la  decurtazione  di  n. 5 punti dalla
patente di guida ed il sequestro amministrativo del motociclo perche'
esso  opponente  circolava  senza  indossare il casco protettivo, con
violazione  dell'art. 171,  comma 1  e 2, c.d.s., per come contestato
nel verbale impugnato.
    Il  ricorrente,  pur  non  opponendosi nel merito alla infrazione
contestatagli,   impugnava  comunque  la  sanzione  accessoria  della
confisca del motociclo disposta nel richiamato verbale, sollevando in
via    preliminare    questione    di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 171  c.d.s., cosi' come modificato dalla legge n. 168/2005,
in  riferimento  agli  artt. 3  e  42  della  Costituzione, chiedendo
pertanto  che  il  giudice  adito,  previa  sospensione del giudizio,
rimettesse  gli atti alla Corte costituzionale, investendo essa Corte
della decisione sulla proposta eccezione di incostituzionalita' cosi'
come formulata.
    All'udienza  del 28 marzo 2006, fissata per la comparizione delle
parti,  presente  il  solo  difensore  dell'opponente,  avv. Leonardo
Stasi,  e  non  avendo  la  Prefettura  di  Cosenza  svolto attivita'
difensiva ne' provveduto al deposito della documentazione ex art. 23,
secondo   comma,  legge  n. 689/1981,  questo  giudice  riservava  la
decisione sulla eccepita incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s.
    Indi,    in    accoglimento    della   sollevata   questione   di
incostituzionalita',  con  separata  ordinanza il procedimento veniva
sospeso ed ordinato il dissequestro del motociclo in via provvisoria,
salvo    l'esito   del   giudizio   promosso   dinanzi   alla   Corte
costituzionale.
                C o n s i d e r a  i n  d i r i t t o
    La  confisca,  disciplinata  in  via generale dagli artt. 20 e 21
legge  n. 689/1981,  e'  prevista quale sanzione affittiva accessoria
avente  natura  di misura di sicurezza patrimoniale, anche se ad essa
viene riconosciuta una funzione preventivo-repressiva, con effetti di
incidenza   sul   patrimonio   che  richiama,  per  certi  versi,  il
depauperamento   conseguente   alla   corresponsione  delle  sanzioni
pecuniarie.
    La  legge  n. 168/2005,  di  conversione del d.l. n. 115/2005, ha
esteso  la  sanzione  amministrativa  della confisca obbligatoria dei
ciclomotori  o  motoveicoli  a varie ipotesi di infrazioni al c.d.s.,
tra  le  quali  quella  prevista  dall'art. 171  c.d.s.  -  guida del
motociclo  senza uso del casco protettivo - e nelle ipotesi in cui la
violazione sia finalizzata alla commissione di un reato.
    Ritiene  questo  giudice di pace che la sanzione accessoria della
confisca  obbligatoria  prevista  dall'art. 171  c.d.s.,  cosi'  come
modificato   dall'art. 213,   comma   2-sexies,   legge  n. 168/2005,
contrasta  con  l'art. 3  della  Costituzione  sotto il profilo della
irragionevole  disparita'  di  trattamento  realizzata,  a parita' di
gravita' della violazione commessa, tra automobilisti e motociclisti,
atteso  che la sanzione accessoria della confisca risulta prevista in
relazione  a violazioni compiute a bordo di motocicli e non anche per
altre violazioni analoghe commesse con altri mezzi di circolazione.
    Risulta  da tanto che, in materia di circolazione stradale, nelle
ipotesi  di violazioni disciplinate da norme aventi la medesima ratio
- guida di autoveicolo senza utilizzo delle cinture di sicurezza - la
privazione  della  disponibilita'  del  mezzo  viene disposta solo se
trattasi di motociclo e non gia' di autoveicolo.
    Il   contrasto   con   l'art. 3  della  Costituzione  si  ritiene
ravvisarsi  anche  sotto l'ulteriore profilo della sproporzione della
sanzione   rispetto   alla   violazione,   costituendo   la  confisca
obbligatoria  del  motociclo  oltremodo  gravosa  ed affittiva, quale
misura  accessoria, in relazione alla condotta sanzionata dalla norma
- guida di motociclo senza utilizzo del casco -.
    In   proposito,   l'adita  Corte  costituzionale  ha  piu'  volte
auspicato  la  necessita'  di  rimodellare il sistema della confisca,
stabilendo   alcuni   canoni   essenziali  al  fine  di  evitare  che
l'applicazione  giudiziale  della  sanzione amministrativa accessoria
produca disparita' di trattamento (Corte costituzionale n. 349/1997 -
435/1997).
    Ritiene  altresi'  questo  giudice di pace che l'art. 171 c.d.s.,
come  modificato dalla legge n. 168/2005, sia in palese contrasto con
l'art. 42  della  Costituzione  per  l'illegittima compromissione del
diritto   di   proprieta'   dell'individuo   garantito   dalla  norma
costituzionale  richiamata,  non  rispettando  l'eccezionalita' dello
strumento   di   confisca  che  limita  il  diritto  fondamentale  di
proprieta' privata e risultando la scelta normativa quale espressione
di un uso distorto della discrezionalita', in contrasto con il canone
della ragionevolezza imposto al Legislatore.
    A tal fine si rileva che l'art. 20, legge n. 689/1981 ha previsto
una  confisca  obbligatoria  ed una confisca facoltativa in relazione
alle  diverse  ipotesi  di  violazione,  cui  la  sanzione accessoria
consegue,  operando  in  tal  modo una diversa incidenza della misura
accessoria  affittiva  in  relazione  alla  gravita' della violazione
commessa.
    Ritenuto  dunque  che  il  giudizio  in  opposizione  proposto da
Giorgio    Umberto    non    possa   essere   definito   nel   merito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale    dell'art. 171   c.d.s.,   cosi'   come   modificato
dall'art. 213, comma 2-sexies, legge n. 168/2005.
    Ritenuta altresi' la rilevanza e non manifesta infondatezza della
sollevata  questione  di  legittimita'  Costituzionale  dell'art. 171
c.d.s.,  cosi'  come  modificato dall'art. 213, comma 2-sexies, legge
n. 169/2005,  per  contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione,
nella  parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca
di   un   ciclomotore  o  motoveicolo  adoperato  per  commettere  la
violazione prevista dall'art. 171 c.d.s.